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Superbonus e Legge di bilancio 2021 – Novità dalla Manovra 2021

La L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021, introduce numerose novità in materia di interventi edilizi.
Tra le altre:
– prorogata al 31 dicembre 2021 la detrazione fiscale del 50% (con limite di spesa ad € 96.000,00) per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis dl Tiur;
– prorogata al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022 per gli IACP) la detrazione al 110% per gli interventi di efficienza energetica (c.d. “eco bonus”), antisismici (c.d. “sisma bonus”) e per il bonus “colonnine per la ricarica di veicoli elettrici”;
– riconoscimento della detrazione al 110% anche alle persone fisiche, non esercenti attività di impresa, arte o professione, per interventi su 2 o 4 unità immobiliari distintamente accatastate anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
– opzione per la cessione del credito o per il c.d. sconto in fattura estesa al 2022;
– per l’acquisto di mobili e elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, il limite massimo di spesa viene elevato, dal 2021, ad € 16.000 e la detrazione Irpef al 50% viene prorogata al 31 dicembre 2021;
– per gli interventi antisismici di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del Tiur, ai fini della detrazione del 50%, le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 devono riguardare interventi “le cui procedure autorizzatorie siano state avviate dopo la data di
entrata in vigore della presente disposizione (dal 1° gennaio 2017) ovvero interventi per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio”;
– la detrazione fiscale (Irpef e Ires) del 65% per interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, commi 1 e 2, del D.L. 63/2013 viene prorogata al 31 dicembre 2021;
– la detrazione fiscale del 90% (art. 1, commi 219-223, L. 160/2019) per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici  è prorogata al 2021.

Allegato
LEGGE N. 178 DEL 30 DICEMBRE 2020 – (Legge di Bilancio 2021)

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Superbonus 110%: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Le risposte e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti sulle detrazione al 110%

 

A seguito dell’introduzione delle detrazioni fiscali al 110% (c.d. Superbonus) previsto dall’art. 119 del D.L  n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con numerosi chiarimenti in merito ai benefici previsti.

Alla data dell’11 gennaio 2021, alle risposte del 2020, tra cui la c.d. “Supercircolare” n. 30/E del 22 dicembre 2020, se ne sono aggiunte altre 10, nel tentativo di dipanare i dubbi sollevati da tecnici e contribuenti.

Di seguito i principali aspetti affrontati nella risposta n. 30/E del 22 dicembre 2020 e nelle risposte fornite alla data dell’11 gennaio 2021.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020
  • Risposta Agenzia delle Entrate n. 9  del 5 gennaio 2021
  • Risposta Agenzia delle Entrate n. 10  del 5 gennaio 2021
  • Risposta Agenzia delle Entrate n. 11 del 7 gennaio 2021
  • Risposta Agenzia delle Entrate n. 12 del 7 gennaio 2021
  • Risposta Agenzia delle Entrate n. 14 del  7 gennaio 2021
  • Risposta Agenzia delle Entrate n. 15 del  7 gennaio 2021
  • Risposta Agenzia delle Entrate n. 16 del 7 gennaio 2021
  • Risposta Agenzia delle Entrate n. 17 del  7 gennaio 2021
  • Risposta Agenzia delle Entrate n. 31 dell’11 gennaio 2021
  • Risposta Agenzia delle Entrate n. 36 dell’11 gennaio 2021

Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020

(“Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) – Risposte a quesiti.”)
Con la circolare, l’Agenzia delle Entrate offre chiarimenti in merito alle detrazioni delle spese per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
Viene inoltre fornito l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

La circolare è suddivisa nei seguenti 6 capitoli:

1) Principali novità introdotte dal decreto agosto

2) Soggetti beneficiari

3) Tipologie di immobili ammessi

4) Interventi e limiti di spesa

– Interventi trainanti

– Interventi trainati

– Installazione di sistemi solari fotovoltaici

– Limiti di spesa agevolabili

– Casi particolari

5) Opzione per cessione e sconto in fattura

– Casi specifici

– Rilascio attestazioni e asseverazioni

– Adempimenti

6) Visto di conformità

– Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità – dipendenti di società di servizi

– Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità – caf imprese e caf dipendenti

– Trasmissione telematica della comunicazione

– Polizza di assicurazione RC per il rilascio di attestazioni e asseverazioni

– Misura della sanzione prevista per il rilascio infedele del visto di conformità

– Apposizione del visto di conformità, attività di assistenza e fatturazione del servizio reso

– Visto di conformità su distinti modelli

– Controlli ai fini del visto di conformità

Si evidenziano i seguenti aspetti

Soggetti beneficiari
Possono fruire del Superbonus anche i titolari dell’impresa agricola, gli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.), i soci, amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di cui all’art. 9 del D.L. n. 557/1993, a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola.
Le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono fruire dell’agevolazione senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto dell’intervento. Il superbonus spetta per tutti gli interventi trainati e trainanti, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile. Per tali soggetti non opera neanche la limitazione delle due unità immobiliari.

Per le persone fisiche è confermata l’esclusione per gli interventi dalle stesse effettuati sugli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni.

Il Superbonus spetta ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque:

– diversi da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;

– dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;

– dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Tipologie di immobili ammessi

Possono essere ammessi alla detrazione del 110%, sia per “ecobonus” che “sismabonus”, anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) (in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente) a condizione che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).

Nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La predetta elencazione può considerarsi tassativa e non esemplificativa. Pertanto, gli impianti non espressamente individuati nel predetto decreto – come le fognature e i sistemi di depurazione – non rilevano ai fini della verifica dell’autonomia funzionale dell’immobile.

Sì agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, anche se l’intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio, a condizione che siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico, certificati dai previsti A.P.E. ante e post intervento.

L’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno. Il Superbonus spetta anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.

La sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale centralizzato che non è al servizio di tutte le unità immobiliari presenti nell’edificio in condominio può essere considerato intervento trainante ai sensi del comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio per tutte le unità immobiliari che costituiscono l’edificio oggetto di intervento.

In caso di intervento sull’impianto termico centralizzato, concorrono alla determinazione della spesa massima ammissibile anche le pertinenze non servite dall’impianto termico.

Allegato
Circolare n. 30 del 22 dicembre 2020

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Risposta n. 9 del 5 gennaio 2021

(Superbonus – villetta a schiera inserita nel contesto di un residence ed a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni – Articolo 119 e 121 del D.L.  34/2020 (Decreto Rilancio)

Con la risposta n. 5 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicabilità del Superbonus alle villette a schiera inserite in un residence e a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni.
La risposta fornita risulta positiva poiché le villette a schiera, come riferite dall’istante, risultano “funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi”.
L’Agenzia delle Entrate ricorda, infatti, che in sede di conversione del D.L. 104/2020 all’art. 119 è stato inserito il comma 1-bis ai sensi del quale «..per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva».
Pertanto, si può parlare di «accesso autonomo dall’esterno» qualora, ad esempio:
– all’immobile si accede direttamente da strada  (pubblica, privata o in multiproprietà) o da passaggio (cortile, giardino) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione;
– all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.
Nel caso di una “villetta a schiera” si ha «accesso autonomo dall’esterno» qualora, ad esempio:
– la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si accede dall’area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto;
– il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari.

Pertanto, nel caso di specie di villetta a schiera inserita in un residence, disponendo la stessa di un accesso autonomo dall’esterno, comune ad altri immobili, si ritiene che, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla citata normativa di riferimento, possa accedere al Superbonus

Allegato

Risposta n. 9 del 5 gennaio 2021

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Risposta n. 10 del 5 gennaio 2021

(Superbonus – Unità immobiliare funzionalmente indipendente e limiti di spesa applicabili – Articolo 119 e 121 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Nel caso oggetto della risposta n. 5, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle unità funzionalmente indipendenti e ai limiti di spesa applicabili per poter accedere al Superbonus 110%.

L’Istante dichiara di essere proprietario di 2 unità immobiliari, e relative pertinenze, facenti parte di un unico edificio, distintamente accatastate (categoria catastale A/3):

– la prima unità immobiliare è adibita ad abitazione principale e si sviluppa su due piani (piano terra e piano strada), e al piano terra, pertinenziali alla stessa, vi sono, una autorimessa (C/6) e una cantina (C/2);

– la seconda unità immobiliare, ad uso civile abitazione, si sviluppa su un solo piano (primo piano).

L’istante precisa che trattasi di unità funzionalmente indipendenti poiché dotate ciascuna di un proprio impianto per l’acqua, per l’energia elettrica e di impianto di riscaldamento e dispongono di un accesso dalla strada indipendente: uno a servizio dell’abitazione principale (con accesso dal piano terra) e l’altro a servizio dell’abitazione a disposizione (con accesso dal piano strada). Entrambe hanno un proprio numero civico.

Su ciascuna unità abitativa intende eseguire i seguenti interventi:

– rifacimento della copertura dell’edificio (tetto), nel rispetto della normativa antisismica;

– posa del cappotto termico;

– sostituzione degli infissi e delle chiusure oscuranti;

– sostituzione dell’impianto termico di pertinenza esclusiva di ciascuna unità abitativa;

– installazione di un impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo;

– installazione di una infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici.

Quindi chiede se può usufruire del Superbonus 110% e quali siano i limiti di spesa.
Quanto alla possibilità di accedere al Superbonus viene risposto che “… Nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa, ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto … e nel presupposto che le unità immobiliari su cui effettuare gli interventi siano funzionalmente indipendenti nei termini sopra descritti, si ritiene che l’istante possa accedere al Superbonus con riferimento alle descritte unità immobiliari ad uso residenziale”.
Quanto ai limiti di spesa ammessi al Superbonus, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito a ciascuna unità abitativa funzionalmente indipendente nella misura di:
euro 50.000 per gli interventi di riqualificazione energetica di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro della unità abitativa;
euro 30.000 per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione;
euro 96.000 per gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali dell’edificio, ivi compresi quelli da eseguirsi sul “tetto”;
euro 54.545,45 per l’acquisto e la posa in opera di infissi e schermature solari;
euro 48.000 per l’istallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
euro 3.000 per l’istallazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Allegato

Risposta n. 10 del 5 gennaio 2021

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Risposta n. 11 del 7 gennaio 2021

(Superbonus – Interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio demolito e ricostruito con aumento volumetrico- Opzione per la cessione dello sconto in luogo delle detrazioni – Articolo 119, comma 4, e articolo 121del D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio).

Nel quesito, oggetto della risposta, l’istante dichiara che intende demolire e ricostruire la propria abitazione, in classe energetica G e, per rispettare le distanze dai confini e sfruttare la bioclimatica, l’unità immobiliare sarà spostata di sedime e presenterà una volumetria maggiore, per adeguamento antisismico ed esigenze personali (precisa che “il piano casa del Comune prevede fino al raddoppio della cubatura edificabile per case costruite in classe energetica A4).

La domanda è se possa fruire “dell’ecobonus 110%, del sismabonus e delle detrazioni fiscali del bonus casa per ristrutturazione edilizia”.

Nella risposta si precisa che laddove l’intervento di demolizione e ricostruzione in oggetto rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001, come risultante dal titolo amministrativo, e vengano effettuati interventi rientranti nel Superbonus o di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, l’Istante potrà fruire delle agevolazioni, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e fermo restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto.

L’agevolazione, quindi, spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia“.

Infatti, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 10,comma 1, lettera b, n. 2 D.L. 76/2020, (cd. decreto “Semplificazione”) rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia «gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana (…)».

La relazione illustrativa al decreto evidenzia inoltre che «gli interventi di ristrutturazione ricostruttiva possono prevedere che l’edificio da riedificare presenti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche differenti rispetto a quello originario. Inoltre, allo scopo di coordinare l’attuale definizione della ristrutturazione ricostruttiva con le norme già presenti in altre discipline incidenti sull’attività edilizia, si precisa che il medesimo edificio può presentare quegli incrementi volumetrici necessari, oltre che per l’adeguamento alla normativa antisismica (già previsto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001), anche per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. È evidente l’obiettivo della norma di evitare che la previsione nei piani di rigenerazione urbana di incentivi volumetrici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione porti, in realtà, a qualificare l’intervento come una nuova costruzione soggetta ad un differente regime giuridico (in termini di titolo edilizio richiesto, onerosità dello stesso, disposizioni generali applicabili, ecc.)».

Allegato
Risposta n. 11 del 7 gennaio 2021

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Risposta n. 12 del 7 gennaio 2021

(Superbonus – Interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico di un edificio con ampliamento: detraibilità delle spese riferibili alla parte esistente – Articolo 119, commi 1 e 4, e articolo 121 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Con la risposta a interpello n. 12 del 7 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al Superbonus, agli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico di un edificio con ampliamento, specificando quanto segue.

Non è possibile fruire del Superbonus in caso di intervento di ristrutturazione iniziato nel 2009 in assenza di asseverazione delle classi di rischio.

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 gennaio 2020 n. 24, precisa, infatti, che «…il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla Segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori».
<L’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi(TUIR) di cui al d.P.R. 23 dicembre 1986, n. 917 prevede la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare massimo di € 48.000 per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere b),c) e d) dell’art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia edilizia).
Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 175, lettera b), n. 1), L. 160/2019, all’art. 16, comma 1, del D.L. 63/2013, l’agevolazione spetta nella maggiore misura del 50% e con il limite di spesa di € 96.000 per unità immobiliare per le spese sostenute tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2020.
Tale detrazione spetta per interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali e sulle loro pertinenze), accatastate o in via di accatastamento. Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione (eccezione per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali), come da titolo amministrativo che autorizza i lavori.
Quando la ristrutturazione avviene senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente e non per la “nuova costruzione” (in caso di ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale la detrazione spetta anche per le spese relative all’ampliamento a condizione che lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto).
Pertanto, nel caso in oggetto, poiché gli interventi ( inquadrabili nella categoria della”ristrutturazione edilizia”) sono di ristrutturazione con ampliamento, l’Istante ha diritto alle detrazioni previste dall’articolo 16-bis del TUIR (attualmente disciplinate dall’articolo16 del D.L. 63/2013) solo per le spese riferibili alla parte esistente. 
L’art. 119 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla L. 77/2020, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus).
Sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte di spese relative a specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”).
In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:
– su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
– su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Allegato
Risposta n. 12 del 7 gennaio 2021

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Risposta n. 14 del 7 gennaio 2021

(Superbonus – Enti non commerciali – Opzione per la cessione o lo sconto in luogo delle detrazioni – Articolo 119 e 121 del decreto L.34/2020 c.d. Decreto Rilancio)

L’articolo 119 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla L. 77/2020, ha introdotto disposizioni che disciplinano la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus).

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus), attualmente disciplinate, dal D.L. 63/2013, convertito dalla L. 90/2013.

Nella circolare n. 24/E del 2020 viene precisato che, ai sensi dell’art. 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte di taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici (cd. interventi “trainanti”), nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi “trainati”) realizzati su:

– parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);

– singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in ondominio (solo trainati);

– edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);

– unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati).

Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La circolare n. 24/E del 2020 definisce come “trainanti o principali” gli interventi:

– di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;

– di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianticentralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;

– antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. “sismabonus”).

Gli interventi “trainati”, invece, comprendono:

– tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. “ecobonus“), effettuati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, relativamente ai quali il Superbonus spetta nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;

– l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il Superbonus, effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti nonché ad interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico;

– l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici dicui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Con riferimento alla condizione che gli interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti”, nella circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che tale condizione si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti“. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti”devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.

Con riferimento ai soggetti ammessi al Superbonus, l’agevolazione si applica, ai sensi dell’art. 119, comma 9, lettera d-bis) decreto Rilancio,  anche agli interventi effettuati dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato (OdV), dalle associazioni di promozione sociale(APS)

La norma non indica espressamente tra i soggetti beneficiari del Superbonus gli enti religiosi, i quali, pertanto, potranno fruire del Superbonus se rientrano anche tra i soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9, art, 119 decreto Rilancio. Diversamente, tali enti potranno beneficiare del Superbonus solo per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condomino.

Con riferimento alla possibilità di avvalersi delle opzioni disciplinate dal citato articolo 121 del decreto Rilancio per le spese sostenute per interventi diversi dal Superbonus, come chiarito anche dalla circolare n. 24\E del 2020, l’opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di:

– recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici);

– efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 (es.: interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (ecobonus), compresi quelli che danno diritto al Superbonus);

– adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 D.L. 63/2013 (sismabonus), compresi quelli che danno diritto al Superbonus. L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”;

– recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020.

Con riferimento agli interventi di cui all’art 16-bis del TUIR, comma 1lett. a) e b), la detrazione spetta ai contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche che in base a un titolo valido possiedono o detengono immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze, situati nel territorio dello Stato. Pertanto, le richiamate disposizioni non si applicano agli enti non commerciali.

Gli enti non commerciali possono accedere alle detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 (ecobonus), antisismici di cui all’art. 16 del medesimo decreto legge (sismabonus), di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti di cui art. 1, comma 219 e 220, della L. 160/2019.

Pertanto, nel presupposto che la Parrocchia sia in possesso di tutti i requisiti e siano rispettate tutte condizioni previste per accedere alle agevolazioni sopra richiamate (ad esclusione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del Tuir), l’istante potrà beneficiare delle opzioni previste dall’art. 121, comma 2, decreto Rilancio.

Allegato

Risposta n. 14 del 7 gennaio 2021

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Risposta n. 15 del 7 gennaio 2021

(Situazione esistente all’inizio dei lavori – articolo 119 e 121 D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio)

Con la risposta n. 15, l’Agenzia delle Entrate precisa che – sotto il profilo oggettivo, con riferimento alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico – nel caso in cui i predetti interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

In sostanza, per l’applicazione delle detrazioni, nelle predette ipotesi di accorpamento di più unità abitative, va considerata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi.

Ne consegue che non si può accedere al Superbonus  qualora la configurazione iniziale dell’immobile non appare riconducibile né al concetto di condominio, né a quello di edificio residenziale unifamiliare o di unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti.

Resta fermo che sarà comunque possibile fruire delle detrazioni ordinariamente previste per gli interventi di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013.

Allegato

Risposta n. 15 del 7 gennaio 2021
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Risposta n. 16 del 7 gennaio 2021

(Unità immobiliare “funzionalmente indipendente” e con “accesso autonomo dall’esterno” – Articolo 119 e 121 D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio)

Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate specifica che le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», a nulla rilevando che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.
Pertanto – nel presupposto che l’unità immobiliare in questione sia”funzionalmente indipendente” e disponga di un “accesso autonomo dall’esterno – può accedere al Superbonus l’edificio, di proprietà di un soggetto, composto da due corpi affiancati di cui uno ospita l’unità immobiliare residenziale dove insisteranno gli interventi di risparmio energetico, mentre l’atro corpo ospita due unità immobiliari (ad uso abitativo)concesse in uso a terzi.
Nella risposta, si rileva, infine, che una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus , nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuati su altre due unità immobiliari.

Allegato

Risposta n. 16 del 7 gennaio 2021
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Risposta n. 17 del 7 gennaio 2021

(Interventi antisismici di demolizione e ricostruzione realizzati su immobili censiti al catasto fabbricati C/2 e F/2 Articolo 119 D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio)

In caso di intervento di demolizione e ricostruzione realizzato su immobili iscritti al Catasto  Fabbricati C/2 e parte F/2  (che solo al termine dei lavori diverrà edificio residenziale di categoria A/3), l’Agenzia delle Entrate precisa che l’Istante può fruire del Superbonus per interventi antisismici, nel rispetto di ogni altra condizione e adempimento richiesta dalla normativa, laddove l’intervento di demolizione e ricostruzione rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia(*) di cui all’ art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001 e tale circostanza risulti dal titolo amministrativo.

Quindi, le detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.

(*) A seguito delle modifiche apportate dall’art. 10,comma 1, lettera b, n. 2 D.L. 76/2020 (cd. decreto”Semplificazione”) rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia «gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana».

Allegato

Risposta n. 17 del 7 gennaio 2021

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Risposta n. 31 dell’11 gennaio 2021

(Art. 16, comma 1 septies del D.L. 4 giugno 2013 n. 63. Sisma bonus acquisti case antisismiche)

L’art. 16, comma 1-septies, D.L.  63/2013, nella versione attualmente vigente, prevede che per gli  interventi di riduzione del rischio sismico, di cui al comma1-quater, ammessi al cd. Sismabonus (tra i quali rientrano anche quelli realizzati dalle imprese costruttrici che poi vendono le unità immobiliari), la detrazione, a partire dal 1° gennaio 2017, riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo tale data, restando esclusi quelli realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza.
La società istante chiede chiarimenti per il caso in cui il permesso di costruire sia stato originariamente richiesto in data antecedente al 1° gennaio 2017, ma, dopo tale data, ne sia stata richiesta la voltura a favore del nuovo proprietario, ed il permesso sia stato poi concesso a quest’ultimo.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 31, ritiene che gli acquirenti delle unità immobiliari non possano fruire della detrazione di cui all’art. 16 D.L. 63/2013 poiché non sussiste il requisito dell’inizio delle «procedure autorizzatorie» prima del 1° gennaio 2017 dal momento che dalla documentazione, prodotta dall’Istante, non emerge alcun atto dell’Ufficio tecnico del Comune che attesti una successiva data di inizio del procedimento autorizzatorio e la “voltura del titolo autorizzativo” non rappresenta l’avvio di una nuova procedura (bensì un mero subentro nel procedimento di rilascio del permesso a costruire avviato a suo tempo dalla società venditrice).
Allegato

Risposta n. 31 del 11 gennaio 2021

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Risposta n. 36 dell’11 gennaio 2021

(Articolo 14, commi 1, 2, 2-bis e 2-quater, 2-quater.1 e articolo 16, commi da 1-bis a 1- sexies del D.L. n. 63 del 4 giugno 2013. Detrazioni riqualificazione patrimonio immobiliare)

L’Agenzia delle Entrate – dopo aver evidenziato che la circolare del 31 maggio 2019 n. 13/E (in conformità con la circolare n. 7/E del 2018) ha ribadito che a partire dal 1° gennaio2017 la fruizione delle detrazioni in esame riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo tale data – afferma che l’istante non può fruire del Sismabonus o dell’ecosismabonus  poiché ha iniziato le procedure autorizzative prima del 1° gennaio 2017 e la SCIA è stata presentata in variante in corso d’opera, ad integrazione, in conseguenza dell’inserimento del Comune tra le zone agevolabili per interventi antisismici.
Tale conclusione, si legge nella risposta, non ha validità “qualora la dichiarazione dell’istante – in merito alla circostanza che gli interventi di riduzione del rischio sismico non erano previsti nel progetto (pertanto non erano stati oggetto di alcuna autorizzazione in sede di istruttoria del permesso di costruire) e che solo successivamente (poiché divenuti obbligatori a seguito dell’adeguamento della disciplina urbanistica) sono stati preventivati e rientrano tra le opere soggette alla SCIA – possa essere documentata a seguito di un parere dell’Ufficio tecnico del Comune che attesti una diversa e successiva (rispetto all’originario titolo abilitativo urbanistico) data di inizio del procedimento autorizzatorio (successiva al 1°gennaio 2017) ovvero in presenza dell’avvio di una nuova procedura”.

Allegato

Risposta n. 36 del 11 gennaio 2021

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