Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020) che definisce l’ambito applicativo del Superbonus del 110%.
Decreto Rilancio 2020
Il c.d. “Decreto Rilancio” definisce gli interventi e le condizioni per accedere alle detrazioni fiscali nella misura del 110%.
Tali nuove detrazioni fiscali per divenire effettivamente operative necessitano:
- della conversione in legge del decreto legge n. 34/2020, che deve avvenire entro 60 giorni dalla sua pubblicazione;
- della pubblicazione dei provvedimenti attuativi.
Si riportano di seguito gli interventi, termini e condizioni per accedere al nuovo superbonus.
Efficientamento energetico (Ecobonus)
Interventi consentiti
La detrazione fiscale del 110% si applica per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
a) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (Cam) di cui al D.M. dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017.
Tale detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria:
- a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A prevista dal regolamento UE 811/2013), o
- a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), o
- a microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
c) Interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria:
- a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi, o
- geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o
- di microcogenerazione.
Anche in questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 30.000.
Per gli interventi di cui alle lettere b) e c), la detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Ecobonus del 110% per gli altri interventi di efficientamento energetico
La nuova aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico (diversi dai precedenti) di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali di cui alle precedenti lettere a), b) o c) (ad esempio, la sostituzione di finestre e infissi o l’installazione di pannelli o schermature solari saranno detraibili al 110% solo se contestualmente si effettua l’installazione di una caldaia a condensazione o a pompa di calore o si realizza un cappotto termico).
Arriva al 110% anche la detrazione per l’installazione di colonnine elettriche negli edifici di cui all’art. 16-ter del D.L. 63/2013, qualora realizzata congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle suddette lettere a), b) e c).
Condizioni
Per poter fruire dell’ecobonus al 110% devono essere rispettate alcune condizioni.
Gli interventi devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta(*), da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE, di cui all’art. 6 del D.lgs. 192/2005), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni che verranno emanate con decreto ministeriale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto rilancio e con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in parola.
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(*) Le classi energetiche vigenti sono dieci e vanno dalla G alla A4. Quest’ultima ha un consumo Epgl,nren inferiore o uguale a 0,40 KWh/mq/anno. La maggior parte degli edifici è in classe G, F ed E, pertanto non sarà difficile soddisfare il requisito richiesto dal D.L..
Riqualificazione antisismica (Sisma bonus)
Il decreto ha elevato l’aliquota delle detrazioni al 110% anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di miglioramento sismico su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, attraverso:
- opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali (per i quali è prevista attualmente una detrazione dall’imposta lorda del 50%);
- interventi che determinano il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore (per i quali è prevista attualmente una detrazione dall’imposta del 70% per case singole e del 75% per edifici condominiali);
- interventi che determinano il passaggio a due classi di rischio sismico inferiore (per i quali è prevista attualmente una detrazione dall’imposta del 80% per case singole e dell’85% per edifici condominiali).
L’aliquota è elevata al 110% anche per le spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione in zona sismica 1, 2, e 3.
Per gli interventi di miglioramento sismico, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il premio della polizza sarà detraibile al 90%.
Fotovoltaico
A condizione che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi principali di efficientamento energetico o di riqualificazione antisismica, la detrazione spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110% anche per:
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di € 48.000 e comunque fino ad € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
In caso di interventi di “ristrutturazione edilizia”, “nuova costruzione” o “ristrutturazione urbanistica” – ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.P.R. 380/2001 – il predetto limite di spesa è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale; - l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.
La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a condizione che l’energia non auto-consumata in sito venga ceduta al GSE e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o agevolazioni di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
Soggetti Beneficiari
La detrazione al 110% si applica agli interventi effettuati da:
- condomini;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
La detrazione al 110% non si applica agli interventi principali di efficientamento energetico effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’attività di impresa, arti o professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Detrazione fiscale | Tipologia intervento/Soggetti |
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110% | Interventi di riqualificazione sismica e di efficientamento energetico effettuati sui condomini (in pratica prime e seconde case in condominio). |
110% | Interventi di riqualificazione sismica e di efficientamento energetico effettuati da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) su unità immobiliari. |
110% | Interventi di riqualificazione sismica (ma non di efficientamento energetico) effettuati da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) su edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale (in pratica le seconde case unifamiliari). |
Sconto in fattura e Cessione del credito
Il contribuente può fruire della detrazione fiscale:
a) direttamente (detrazione fiscale vera e propria),
oppure optare alternativamente per:
b) la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
c) un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
Detrazione fiscale 110%
Modalità di fruizione | Descrizione |
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a) Diretta | I lavori vengono pagati e si ottiene una detrazione del 110% della spesa sostenuta, da ripartire tra gli aventi diritto e recuperare in 5 quote annuali di pari importo. |
b) Cessione del credito d’imposta | Il credito corrispondente alla detrazione del 110% viene ceduto ad altri soggetti (inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari). |
c) Sconto in fattura | Si riceve uno sconto in fattura, da parte dell’impresa esecutrice dei lavori, pari al 110% del costo dei lavori. L’impresa, acquisito il credito del 110%, può cederlo a terzi (inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari). In questo caso il vantaggio sarebbe immediato e diretto perché il contribuente eseguirebbe i lavori di efficientamento senza alcun esborso economico e senza dover accendere finanziamenti. |
I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione/cessione e dal c.d. sconto in fattura sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’art. 17 d.lgs 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.
Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno:
- non può essere usufruita negli anni successivi;
- non può essere richiesta a rimborso.
Non si applicano i limiti di cui agli artt. 34 legge 388/2000, e 1, comma 53, legge 244/2007 [ovvero
€ 700.000 annui compensabili (1 milione di euro per l’anno 2020 ex art. 147 D.L. 34/2020), ed € 250.000 annui per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi].
I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.
L’Agenzia delle Entrate procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e, qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto a tale detrazione, procede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi.
Il recupero è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’art. 9, comma 1, del d.lgs 472/1997, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo e relativi interessi.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno definite le modalità attuative di quanto suesposto.
Visto di conformità, asseverazioni e congruità delle spese
Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, il contribuente deve ottenere:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui all’art. 119 D.L. 34/2020. Il visto è rilasciato dai soggetti di cui all’art. 3, comma, lettere a) e b), del D.P.R. 322/1998 (commercialisti, consulenti del lavoro) e dai Caf.
I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica (con modalità che saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del D.L. in parola); - per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione del rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. 63/2013 e della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’ENEA (con modalità che saranno definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in parola)
- per gli interventi di riqualificazione antisismica, l’asseverazione dell’efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico e della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (effettuata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, in base alle disposizioni del D.M. infrastrutture e trasporti 58/2017).
Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e visto di conformità sono detraibili.
I tecnici responsabili delle attestazioni ed asseverazioni devono stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle stesse e, comunque, non inferiore a 500 mila euro.
Attestazioni o asseverazioni infedeli
Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa, ferma l’applicazione di sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio (l’organo addetto al controllo è il Ministero dello sviluppo economico).