Approvata definitivamente la Legge che prevede il Superbonus del 110%
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34/2020. Diventano, quindi, definitive le detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) e le modifiche apportate nel corso dell’iter parlamentare.
Entrata in vigore: 19/07/2020
In attesa dei provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché della piattaforma informatica che consentirà lo scambio dei crediti d’imposta, si riporta di seguito l’analisi delle detrazioni fiscali previste per interventi di efficienza energetica (Ecobonus), riduzione rischio sismico (Sisma bonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Ecobonus
La detrazione fiscale del 110% si applica per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021(*), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
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(*) Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) (“Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica”) la detrazione si applica anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
A) Intervento 1 (trainante) – Isolamento termico
Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Condizione specifica
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (c.d. Cam) di cui al D.M. dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017.
Tetti di spesa
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
- ad € 50.000per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- ad € 40.000moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due ad otto unità immobiliari;
- ad € 30.000moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
B) Intervento 2 (trainante) – Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria:
- a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013;
- a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- a micro cogenerazione;
- a collettori solari;
- esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del d.lgs. 4 luglio 2014 n. 102.
Tetti di spesa
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
- € 20.000moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- € 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Costi detraibili
La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
C) Intervento 3 (trainante) – Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali
Interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria:
- a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013;
- a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- di microcogenerazione.
- a collettori solari;
- esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del d.lgs. 4 luglio 2014 n. 102.
Tetti di spesa
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 30.000.
Costi detraibili
La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
D) Altri interventi di efficienza energetica
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica (diversi dai precedenti) di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di cui alle precedenti lettere a), b) o c) (ad esempio, la sostituzione di finestre e infissi o l’installazione di pannelli o schermature solari saranno detraibili al 110% solo se contestualmente si effettua l’installazione di una caldaia a condensazione o a pompa di calore o si realizza un cappotto termico).
Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs 22 gennaio 2004 n. 42, o gli interventi trainanti siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici ed ambientali, la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di efficienza energetica, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, fermi restando i “requisiti per l’accesso alla detrazione” (vedi infra).
Requisiti per l’accesso alla detrazione del 110%
Per poter fruire della detrazione al 110% , gli interventi di efficienza energetica (trainanti e non) devono rispettate i seguenti requisiti:
- rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del d.l. 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90;
- assicurare, nel complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta(*), da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (P.E.), di cui all’art. 6 del d.lgs. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
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(*) Le classi energetiche vigenti sono dieci e vanno dalla G alla A4. Quest’ultima ha un consumo Epgl,nren inferiore o uguale a 0,40 KWh/mq/anno. La maggior parte degli edifici è in classe G, F ed E, pertanto non sarà difficile soddisfare questo requisito.
Ecobonus 110% per demolizioni e ricostruzioni
Nel rispetto dei requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (c.d. testo Unico Edilizia).
Sisma Bonus
Confermata l’aliquota delle detrazioni al 110% per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90. Si tratta delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di miglioramento sismico su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (sono esclusi gli edifici ubicati nella zona 4 di cui all’OPCM n. 3274/2003), attraverso:
- opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali (per i quali è prevista attualmente una detrazione dall’imposta lorda del 50%);
- interventi che determinano il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore (per i quali è prevista attualmente una detrazione dall’imposta del 70% per case singole e del 75% per edifici condominiali);
- interventi che determinano il passaggio a due classi di rischio sismico inferiore (per i quali è prevista attualmente una detrazione dall’imposta dell’80% per case singole e dell’85% per edifici condominiali).
Per tali interventi, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il premio della polizza sarà detraibile al 90%.
Sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici
La detrazione al 110% è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai predetti commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del d.l. 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2013 n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per i medesimi interventi.
Fotovoltaico e Colonnine di ricarica di veicoli elettrici
A condizione che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi principali di efficientamento energetico o di riqualificazione antisismica, la detrazione spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110% anche per:
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di € 48.000 e comunque fino ad € 2.400 per ogni kWdi potenza nominale dell’impianto fotovoltaico da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
In caso di interventi di “ristrutturazione edilizia”, “nuova costruzione” o “ristrutturazione urbanistica” – ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.P.R. 380/2001 – il predetto limite di spesa è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale; - l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.
Condizione specifica
La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo è subordinata alla cessione in favore del GSE, con le modalità di cui all’art. 13, comma 3, d.lgs 387/2003, dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo (ex art. 42-bis del d.l. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. 8/2020) e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o agevolazioni di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.
La detrazione per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici – di cui all’art. 16-ter del d.l. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 90/2013 – arriva al 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, qualora realizzata congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle predette lettere a), b) e c).
Unità immobiliari escluse
Sono escluse dalla fruizione del Superbonus 110% le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A/1: abitazioni di tipo signorile;
- A/8: abitazioni in ville;
- A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.
Soggetti Beneficiari delle detrazioni
La detrazione al 110% si applica agli interventi effettuati da:
- condomini;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari. Tali soggetti possono beneficiare delle detrazioni limitatamente all’ecobonus 110% per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
- istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del d.lgs 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della l. 266/1991 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della l. 383/2000;
- associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ex articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Sconto in fattura e Cessione del credito
Il contribuente può fruire della detrazione fiscale direttamente (detrazione fiscale vera e propria), oppure optare alternativamente per:
- la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto,fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da quest’ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile successivamente ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Tali opzioni possono essere esercitate in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. A tal fine, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.
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Per tale aspetto si attendono i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello sviluppo economico che preciseranno nel dettaglio la documentazione richiesta (visto di conformità e asseverazione tecnica degli interventi).
Visto di conformità, asseverazioni e congruità delle spese
Per poter optare per la cessione o lo sconto in fattura, il contribuente deve ottenere:
- il visto di conformitàdei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto è rilasciato dai soggetti di cui all’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. 322/1998 (commercialisti, consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del d.lgs 241/1997 (C.a.f.).
I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità; - per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus 110%), i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisitiprevisti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del d.l. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 90/2013, e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’ENEA. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, saranno stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
- per gli interventi di riqualificazione antisismica (sisma bonus 110%), l’asseverazione dell’efficacia degli interventiai fini della riduzione del rischio sismico e della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati è effettuata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
L’asseverazione tecnica degli interventi può essere rilasciata:
- al termine dei lavori;
- per ogni stato di avanzamento dei lavori, fino ad un massimo di 2 e per una percentuale minima del 30% del medesimo intervento.
L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del MiSE di prossima approvazione. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Spese detraibili
Tra le spese detraibili rientrano quelle sostenute per il rilascio dell’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ove richiesto, nonché quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità (di cui agli articolo 119, commi 3, 13 e 11, del decreto Rilancio convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020).
Attestazioni o asseverazioni infedeli
Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa, ferma l’applicazione di sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.
I tecnici responsabili delle attestazioni ed asseverazioni devono stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle stesse e, comunque, non inferiore a 500 mila euro.
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio (si applicano le disposizioni della l. 689/1981). L’organo addetto al controllo è il Ministero dello sviluppo economico.
Credito d’imposta
I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione/cessione e dal c.d. sconto in fattura sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’art. 17 d.lgs 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.
Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno:
- non può essere usufruita negli anni successivi;
- non può essere richiesta a rimborso.
Non si applicano i limiti di cui all’art. 31, comma 1, d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010 e agli artt. 34 legge 388/2000, e 1, comma 53, legge 244/2007 [ovvero
€ 700.000 annui compensabili (1 milione di euro per l’anno 2020 ex art. 147 D.L. 34/2020), ed € 250.000 annui per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi].
I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.
L’Agenzia delle Entrate procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto a tale detrazione, procede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi.
Il recupero è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’art. 9, comma 1, del d.lgs 472/1997, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo e relativi interessi.